EXPORT IN GERMANIA: DAL 1° LUGLIO NUOVI OBBLIGHI SUGLI IMBALLAGGI ED IL LORO SMALTIMENTO

EXPORT IN GERMANIA: DAL 1° LUGLIO NUOVI OBBLIGHI SUGLI IMBALLAGGI ED IL LORO SMALTIMENTO

EXPORT IN GERMANIA: DAL 1° LUGLIO NUOVI OBBLIGHI SUGLI IMBALLAGGI ED IL LORO SMALTIMENTO 1920 1080 Chimar

Girl in a jacket

Il 1° luglio 2022 è entrata in vigore in Germania l’estensione degli obblighi introdotti nel 2019 in materia di imballaggi dalla specifica legge tedesca in materia denominata “VerpackG”.

La norma rafforza il principio della responsabilità estesa del produttore del bene importato in Germania, secondo cui ciascun produttore o primo distributore deve garantire la corretta gestione del packaging fino alla fine del suo ciclo di vita, a pena del divieto di vendita e di sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 200 mila Euro.

Il nuovo regolamento, la cui applicazione era sinora limitata al packaging destinato al consumatore finale, diventa così applicabile anche al settore B2B (imballaggi commerciali e per il trasporto, packaging monouso, ecc.).

I soggetti che hanno la responsabilità legale della merce al momento dell’attraversamento del confine tedesco (non riguarda il fornitore di imballaggi), dovranno iscriversi al Registro LUCID e dichiarare i tipi di imballaggio che immettono ed il brand delle merci immesse sul mercato tedesco.

 


 

È bene chiarire con il proprio cliente tedesco come regolare l’aspetto di registrazione al portale LUCID tenendo presente che la responsabilità dipende dagli accordi contrattuali commerciali:

  • Nel caso di vendita “ex works” la responsabilità dell’immissione della merce imballata è del cliente tedesco ed è lui che ha l’onere di iscriversi al registro LUCID.
  • Diversamente invece è il caso in cui l’incoterms applicato è il DAP dove è il soggetto italiano che si assume l’onere di immettere in Germania la merce.

 


 

Consigliamo pertanto di valutare la possibilità di lasciare l’onere della registrazione al cliente/distributore tedesco sottoscrivendo con lo stesso un accordo che definisca tale aspetto.

 

Per maggiori approfondimenti vi proponiamo di consultare il documento specifico della Camera di Commercio Italo-Germanica scaricabile qui

 

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