Etichettatura Ambientale CBM SRL
Etichettatura ambientale obbligatoria D. lgs. 116 del 2020 e D. lgs. 2288/2021 relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.
Etichettatura ambientale obbligatoria D. lgs. 116 del 2020 e D. lgs. 2288/2021 relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.
Gentile Cliente,
l’entrata in vigore del decreto legislativo 116 del 2020 impone che tutti gli imballaggi siano etichettati per favorire un corretto smaltimento.
Il 28 febbraio 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 25 febbraio 2022 n.15 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 (cd. Milleproroghe).
L’art. 11 del provvedimento prevede la sospensione dell’obbligo di etichettatura al 31 dicembre 2022, nonché la possibilità di commercializzare le scorte dei prodotti già immessi in commercio o etichettati entro il 1° gennaio 2023. (fonte CONAI)
Anche CBM SRL adeguandosi per tempo alle innovazioni del Legislatore in materia di sostenibilità ambientale, marchierà, dove possibile, tutti gli imballi prodotti in cartone ondulato applicando la simbologia PAP20 (cartone ondulato) (raccolta carta).
PUNZONATURA PER FUSTELLATI NEUTRI
GRAFICA PER IMBALLI STAMPATI
Dal 1 gennaio 2023 entrerà in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.
Qualora le caratteristiche strutturali di imballo o i relativi macchinari, utili alla lavorazione degli stessi, non permettano tale implemento grafico, verranno apportate relative descrizioni all’identificazione del materiale e allo smaltimento dello stesso nei documenti di trasporto con la codifica alfanumerica corretta: (FOR50, PAP20, PAP21, PDPE4, PP5, FUR07) e tramite tabella sottostante.
Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le direttive stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili.
· Tutti gli imballi devono essere etichettati “opportunamente” quindi nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo.
· Il richiamo alle norma UNI è generico, considerando inoltre la loro caratteristica di volontarietà. Pertanto, la norma sottintende che, qualora si voglia comunicare determinati contenuti in etichettatura ambientale, si debbano adottare le norma UNI di riferimento. Ma quali informazioni possono essere comunicate attraverso le norme UNI a cui la norma si riferisce?
IMBALLAGGI B2B: Gli imballaggi destinati al B2B, o gli imballaggi da trasporto, possono non presentare le informazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi, ma devono obbligatoriamente riportare la codifica di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE. Nota: le informazioni possono essere rese disponibili o apponendole sull’imballaggio o tramite canali digitali a scelta o attraverso i documenti di trasporto o altra documentazione che accompagna la merce.
IMBALLAGGI B2C: Gli imballaggi destinati al B2C devono presentare obbligatoriamente per ciascuna componente separabile manualmente la codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE e le indicazioni sulla raccolta. Quando non è possibile indicare le informazioni obbligatorie su ogni singolo componente o riempitivi neutri, è possibile riportarle sull’imballo principale.
Il format consigliato è:
· Descrizione delle diverse componenti
· Riferita a ogni componente, indicare la codifica secondo la decisione 129/97/CE
· Riferita a ogni componente, le indicazioni sulla raccolta
Nota: le informazioni possono essere rese disponibili o apponendole sull’imballaggio o tramite canali digitali a scelta o attraverso i documenti di trasporto o altra documentazione che accompagna la merce.